Come donare ai figli?

Molto spesso nel corso della vita capita la necessità di aiutare uno o più figli attraverso la donazione di denaro, titoli o immobili.

Ma come vengono trattate dalla legge le donazioni? Innanzitutto la donazione è un contratto formale e deve essere stipulato davanti ad un notaio e due testimoni, e colui che riceve, deve dichiarare espressamente che accetta, perché la donazione può essere anche rifiutata.

Se la donazione ha per oggetto valori mobili (denaro, beni non registrati in un pubblico registro) di modico valore non è necessario l’atto pubblico, ma per perfezionare il passaggio di proprietà basta la consegna materiale del bene.

Capita altrettanto spesso che per bypassare la donazione qualcuno concede prestiti infruttiferi documentati da una lettera del genitore e dall’accettazione del figlio ricevente, ma purtroppo queste scritture private non hanno nessun valore se viene dimostrata la donazione. Anche l’amministrazione, oltre a eventuali eredi pregiudicati, potrebbe accertare la liberalità indiretta.

 

La legge tutela i diritti degli altri eredi?

Si, infatti la legge prevede l’istituto della collazione, che prevede che alla morte del genitore donante, venga conteggiato nella massa ereditaria, il valore di tutte le donazioni fatte in vita, anche sotto forma di liberalità indiretta (donazione senza atto pubblico).

Questo perché le donazioni sono ritenute dalla legge come anticipi dell’eredità spettante, quindi se un figlio ha ricevuto nel corso degli anni, beni che superano la sua quota di eredità legittima deve restituire agli altri eredi legittimari fino al soddisfacimento delle quote loro spettanti.

Posso scegliere a chi donare di più?

Certo, la legge permette di donare la propria quota disponibile, a chi vogliamo, senza ledere i diritti degli eredi. Questa operazione può essere fatta con semplicità attraverso la sottoscrizione di una Unit, o polizza assicurativa determinando come  beneficiario una persona in particolare, tra gli eredi, ma anche al di fuori dell’asse ereditario.

Un’ altra soluzione è la destinazione della quota legittima attraverso il testamento olografo o pubblico.