L’aspetto economico di separazione e divorzio.

Le statistiche recenti dicono che il 50% dei matrimoni va in frantumi. Naturalmente diamo prima di tutto importanza alla sfera affettiva sia degli ex coniugi, ma soprattutto di eventuali figli coinvolti, spesso però i litigi che nascono e che inaspriscono ulteriormente queste dinamiche, già di per sé difficili, dipendono da questioni legate a danni patrimoniali ed economici.

Iniziamo quindi a vedere come funzionano le prestazioni pecuniarie legate alle separazioni e ai divorzi.

Nel caso di separazione le tipologie di assegno possono essere due:

ASSEGNO DI MANTENIMENTO: è una prestazione pecuniaria periodica, solitamente mensile, che spetta al coniuge separato senza addebito, che non abbia un reddito tale da permettergli di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Perché possa essere attribuito devono coesistere tre condizioni: non addebitabilità della separazione, mancanza di adeguati redditi, la possibilità per l’altro coniuge di corrisponderlo;

ASSEGNO ALIMENTARE: al coniuge al quale è stata addebitata la separazione può ottenere un assegno alimentare se versa in uno stato di bisogno perché totalmente privo di reddito e di capacità lavorativa. Esso quindi garantisce non il mantenimento del tenore di vita ma la sopravvivenza e tendenzialmente è molto inferiore.

Per entrambe le prestazioni, il mutamento delle condizioni economiche di chi lo percepisce, costituisce motivo per chiedere al giudice la cessazione piuttosto che la riduzione e l’aumento.

L’obbligo di mantenimento può anche essere versato in un’unica soluzione (corresponsione una tantum).

Una volta definito il divorzio invece l’unica prestazione pecuniaria è quella dell’ASSEGNO DIVORZILE che è una somma che uno dei due coniugi può essere tenuto a versare all’altro nel caso in cui i loro redditi siano molto diversi.

L’assegno divorzile può essere corrisposto in un’unica soluzione, attraverso il pagamento di una somma di denaro o il trasferimento di diritti reali su beni mobili ed immobili.

Il diritto dell’assegno si estingue se il beneficiario si risposa, per sua morte  o per morte dell’obbligato, ma in questo caso gli spetta una parte dell’eredità del de cuius.

Cosa vuol dire? Vuol dire che se anche avete divorziato, ma dovete elargire un assegno al vostro ex coniuge, in caso di vostra pre-morienza la vostra eredità dovrà far fronte anche ai bisogni dell’ex coniuge.

Se volete mettere al riparo i vostri eredi da qualsiasi problematica con il vostro ex coniuge il consiglio è quello di stabilire, anziché un assegno divorzile periodico, una liquidazione in un’unica soluzione. In questo caso in caso di vostra premorienza nulla spetterebbe all’ex coniuge.

È VERO CHE IL CONIUGE DIVORZIATO HA DIRITTO ALLA REVERSIBILITÀ E AL TFR?

Iniziamo con la pensione di reversibilità: al coniuge divorziato spetta il diritto di percepire la pensione di reversibilità se l’assegno divorzile non è già stato liquidato in un’unica soluzione  e se non si è risposato.

Se la persona deceduta ha avuto più consorti (più matrimoni), la pensione di reversibilità va divisa proporzionalmente in base agli anni di durata del rapporto matrimoniale … sto pensando a quei poveri impiegati INPS che devono fare i conti alle mogli dei vip recidivi!

Per quanto riguarda il TFR, essendo questo assimilato ad una retribuzione differita nel tempo, l’ex coniuge divorziato ha diritto al 40% dell’indennità di fine rapporto, proporzionale al periodo di durata del matrimonio, se non è passata a nuove nozze  e se è titolare di un assegno divorzile.

I presupposti per poter vantare questo diritto sono che la sentenza di divorzio sia passata in giudicato, che il giudice ritenga che la somma dell’assegno richieda la quota dell’indennità e che il beneficiario non si sia risposato.

Anche per il TFR se il coniuge non ha diritto all’assegno o se è stato liquidato in un’unica soluzione non ha diritto alla quota del TFR.

In poche parole, cari signori e signore, se potete, liquidate in un’unica soluzione, anche rinunciando magari ad un immobile per recidere definitivamente qualsiasi legame con il vostro ex coniuge.

QUALI SONO I DIRITTI SUCCESSORI DI SEPARATI E DIVORZIATI?

La discriminante per capire la differenza degli effetti di separazione e divorzio sta nel fatto che la separazione non scioglie il vincolo matrimoniale, perché ha carattere tendenzialmente temporaneo in attesa di una riconciliazione o del definitivo scioglimento del rapporto.

Si intende quindi, che per le leggi successorie due coniugi separati sono ancora fattivamente legati fra di loro, quindi, in caso di premorienza di uno dei due, il superstite ha diritto alla sua quota legittima di eredità.

Questo non avviene solo se al coniuge superstite è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato.

Con il divorzio invece il matrimonio è giuridicamente sciolto, quindi l’ex coniuge superstite non ha diritto ad alcuna quota di eredità legittima.

Ricordo come espresso in precedenza che se l’ex coniuge superstite percepiva un assegno divorzile, sono gli eredi legittimi o testamentari e di legatari, tenuti alla continuità di tale versamento o alla liquidazione in un’unica soluzione.

Quindi ritengo opportuno evidenziare la necessità di tutelare il vostro patrimonio in caso di separazione o di divorzio con assegno, attraverso gli adeguati strumenti legislativi e assicurativi con l’aiuto del vostro consulente finanziario.