Il fondo patrimoniale a tutela della famiglia.

Oggi parliamo di un atto pensato dal legislatore per proteggere il patrimonio necessario al mantenimento della famiglia.

Esso è di fatto un vincolo che viene posto su un insieme di beni determinati, nell’interesse della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale crea infatti un patrimonio separato o di destinazione che, in determinate condizioni, non può essere aggredito da terzi creditori.

Per la costituzione del fondo patrimoniale bisogna dapprima valutare con il proprio consulente patrimoniale quali beni sottoporre a vincolo, e poi rivolgersi al proprio notaio di fiducia che redige un atto pubblico.

Ma quali sono le caratteristiche principali di un fondo patrimoniale?

  • Possono essere conferite al fondo patrimoniale qualsiasi tipologia di beni, quindi anche immobili, depositi, titoli, quote di partecipazione societaria…
  • I beni conferiti vanno destinati al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di contribuzione della famiglia.
  • I beni possono essere di proprietà di entrambi i coniugi, di uno solo, ma anche di una terza persona.
  • I beni sono disponibili ai genitori e se i figli sono ancora minori è necessaria l’autorizzazione del Tribunale per poterne disporre.
  • I creditori non possono aggredire i beni del fondo patrimoniale per debiti conseguenti a bisogni estranei da quelli della famiglia.

Cosa significa? Se siete titolari di un’azienda e siete obbligati personalmente a risponderne dei debiti, se avete attività professionali che vi espongono ad un rischio patrimoniale, potete proteggere parte del vostro patrimonio al fine di garantire un adeguato tenore di vita alla vostra famiglia.

IL PRESUPPOSTO DEL FONDO PATRIMONIALE È IL MATRIMONIO

Il fondo patrimoniale può essere costituito solo se c’è una famiglia da proteggere e quindi è caratterizzato dall’esistenza di un vincolo matrimoniale.

Quindi perché sia valido è necessario che i coniugi siano legati da vincolo coniugale.

Va da sé che, l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), determinano anche la cessazione del vincolo protettivo, tranne il caso in cui ci siano ancora figli minori. I questo caso infatti il fondo avrà vita fino al raggiungimento della maggiore età dei figli.

Perché il fondo sia valido contro terzi creditori, oltre alla forma dell’atto pubblico esso deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio. Stessa valutazione vale nel malaugurato caso in cui uno dei due coniugi venga a mancare prematuramente.

Per quel che riguarda le questioni fiscali, i redditi derivanti dai beni vincolati sono attribuiti in parti uguali ad entrambi i coniugi a prescindere da chi è il possessore. Ovviamente, non prevedendo un trasferimento di proprietà ma solo un vincolo di destinazione, non c’è da pagare alcuna tassa di donazione o successione.

ALCUNE CURIOSITÀ

Caso 1) Ho un’ipoteca che grava sull’abitazione di famiglia, posso costituire un Fondo Patrimoniale?

La risposta è SÌ, è possibile costituire il Fondo per tutelare la famiglia ma la banca non terrà conto di questo vincolo perché costituito successivamente all’ipoteca. L’abitazione sarà protetta comunque da ogni altro creditore.

Caso 2) io e mia moglie siamo separati, andiamo d’accordo e vorrei far confluire la casa dove abitano i miei figli e la mia ex in un fondo patrimoniale.

Si può costituire il Fondo in caso di separazione, perché a tutti gli effetti il vincolo matrimoniale si scioglie con il divorzio. È però sconsigliabile per due ragioni: i rapporti tra i due separati devono essere veramente ottimi perché il Fondo Patrimoniale prevede l’amministrazione comune dei beni; inoltre se si dovesse procedere con il divorzio il fondo perderebbe la sua validità.

Caso 3) In caso di debito con l’erario il fondo patrimoniale mi protegge?

Dipende, prima di tutto bisogna verificare che il debito verso l’erario sia nato dopo la costituzione del fondo e non prima. In questo caso infatti il fondo potrebbe essere oggetto di azione revocatoria e quindi annullato.

Se invece il debito è sorto successivamente alla costituzione del fondo, o meglio dalla sua annotazione sull’atto di matrimonio, bisogna provare che il debito non sia riconducibile ai bisogni della famiglia.