
05 Mar La donazione: che tutele per gli eredi legittimi?
Le donazioni in vita sono una delle maggiori cause di litigiosità tra eredi. Soprattutto quando il trasferimento di ricchezza tra il cedente e il beneficiario non è avvenuto tramite un vero e proprio atto di donazione registrato. Ad esempio quando regaliamo del denaro ad un figlio perché si acquisti la casa, somme prestate e per le quali il prestatore rinunci alla restituzione e così via.
In questi casi, tra l’altro difficili da ricostruire dopo molti anni, la legge prevede la tutela di tutti gli eredi legittimari, attraverso alcuni strumenti: collazione e riduzione.
Questi strumenti tutelano l’erede dal diritto di ottenere la quota ereditaria spettante, qualora altri eredi, legittimari o testamentari, avessero ottenuto anticipatamente, prima della successione, parte del patrimonio del deceduto.
La collazione consiste nel far rientrare nella massa ereditaria, beni e valori ricevuti in vita dal defunto a titolo di donazione, da parte dei figli o del coniuge, salvo espressa dispensa, che deve essere riportata nell’atto di donazione. In questo caso quindi, l’erede che riceve in donazione un bene risulta essere stato beneficiario di un’anticipazione di donazione, e quindi in fase successoria otterrà una quantità ridotta di eredità, o in casi limite dovrà restituire quanto avuto agli altri eredi.
L’azione di riduzione invece, è lo strumento giuridico attraverso il quale l’erede al quale non è stata riconosciuta la giusta quota ereditaria, può intervenire per far dichiarare inefficaci le disposizioni testamentarie o le donazioni che abbiamo leso il suo diritto alla quota legittima.
LA COLLAZIONE VALE PER TUTTI?
Facciamo un esempio: il marito deceduto aveva stipulato una polizza vita a beneficio della moglie che aveva ricevuto dall’assicurazione una certa somma. Gli eredi legittimi sono coniuge e due figli, che hanno diritto ad 1/3 dell’eredità a testa. Se attraverso un testamento il de cuius non ha dispensato la polizza assicurativa dalla collazione, la somma ricevuta dalla moglie rientra tra la massa ereditaria e deve essere suddivisa in base alle quote di legittima.
Ma la collazione vale per gli eredi diversi da figli e coniuge?
Nel caso in cui la donazione o l’atto di liberalità fatto in vita dal defunto sia stato fatto a favore di un erede diverso da coniuge e figli non si applica la collazione, fermo restando l’obbligo di garantire agli eredi legittimari la quota necessaria.
Quindi anche senza testamento, questi atti sono da considerarsi come atti di disposizione sulla quota disponibile, quota che chiunque può decidere di lasciare anche a terze persone fuori dall’asse ereditario.
E’ il caso delle polizze intestate a associazioni, enti benefici, collaboratori e comunque terze persone.
In questi casi l’unico quota recuperabile dagli eredi legittimari è appunto la quota eccedente quella disponibile.
ALCUNI ESEMPI DI RIDUZIONE.
Per aiutarci a capire meglio vi racconto alcuni casi che ho incontrato durante la mia esperienza professionale.
Il caso più diffuso è quello dei genitori che donano un immobile ad uno solo dei figli, perché gli altri hanno già una sistemazione oppure vivono lontani o altro.
In questo caso i figli che non hanno avuto in cambio un’altra quota ereditaria corrispondente al valore dell’immobile possono agire, alla morte del genitore, con l’azione di riduzione. In questo caso il figlio dovrà riconoscere ai fratelli la quota di loro spettanza, anche compensando tale valore con il denaro. Per evitare questa situazione il genitore avrebbe dovuto redigere testamento in cui dichiarava di imputare l’immobile alla quota disponibile di eredità.
Un altro caso diffuso è quello in cui un figlio, ricevuta in donazione una casa dai genitori, avesse intenzione di rivenderla. Anche in questo caso gli altri fratelli potrebbero agire per la riduzione dell’eredità, purché non siano passai almeno 20 anni dall’atto di donazione iniziale, o 10 anni dalla morte del genitore donante.
Se il tempo trascorso fosse inferiore, per vendere l’immobile è necessario che gli altri eredi formalizzino la rinuncia all’azione di riduzione.
Come sempre vi consiglio in questi casi di rivolgervi sempre ad un consulente o ad un notaio di vostra fiducia.