Donare sì, ma posso dettare alcune regole?

La donazione in Italia è un Istituto giuridico molto utilizzato, sia propriamente, attraverso l’utilizzo di atti pubblici redatti da un notaio, sia in modo più “casereccio” attraverso bonifici, cointestazioni e quant’altro.

Soprattutto in ambito di successione nascono ovviamente i problemi, anche quando si è di fronte al testamento più chiaro e ben fatto del mondo.

La volontà di ognuno è quella di trasmettere il patrimonio, senza trasmettere anche baruffe e liti, ma perché ciò non accada bisogna essere molto attenti e farsi seguire dal proprio consulente finanziario e dal proprio notaio di fiducia, che su questo tema devono assolutamente lavorare in sinergia.

Ma cosa vuol dire, giuridicamente “donare un bene o del danaro?”

La donazione è un istituto giuridico che prevede che il soggetto donante arricchisca il soggetto donatario, trasferendogli un proprio bene in forma gratuita, senza quindi, richiedere nulla in cambio.

Perché il contratto sia valido è necessario che entrambi i soggetti siano d’accordo sul trasferimento del bene. Proprio per questo si fa per atto pubblico, redatto da un notaio, sottoscritto da entrambe le parti. La partecipazione del notaio a questo processo è molto importante perché è lui che verifica che il bene trasferito non abbia vincoli o difformità di qualsiasi natura

Quindi non si può donare una cosa che il destinatario non vuole.

 

MA C’È DONAZIONE E DONAZIONE!

In pochi conoscono le diverse forme che una donazione può avere, in termini di efficacia, sia per quanto riguarda il tempo che gli effetti.

Esiste per esempio, la possibilità di donare apponendo una condizione; in questi casi quindi, chi dona può condizionare il trasferimento del bene al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, come ad esempio “dispongo di donare l’immobile sito a Isola che non c’è a mio figlio Pinco Pallo solo se si sposerà”.

Un altro caso di donazioni e quello in cui, sempre il donante, stabilisce la cessazione della donazione se si verifica un determinato evento, per esempio “se non si laurea entro 30 anni”.

C’è anche la donazione con apposizione di termine che differisce dalla casistica precedente. In questo caso infatti, l’evento che farà partire l’efficacia della donazione o che la farà cessare è certo. Dono il tal bene a Tizio fino al 31/12/2030, oppure il tal bene sarà dato in donazione a Caio fino al 31/12/2019.

Le donazioni che ci fanno bene al cuore quando le leggiamo sul giornale sono quelle “modali”, quelle in cui il donante dona un bene con uno scopo preciso “dono tot euro all’ospedale di…perché acquisti apparecchiatura medica per la prevenzione contro i tumori”. In questo tipo di donazione, se non viene rispettato il volere del donante, il giudice può stabilire la risoluzione della donazione.

La più classica e utilizzata è comunque la donazione con riserva di usufrutto: io ti dono la casa dove vivo, ma mi riservo la possibilità di abitarci finché vivo. Questa tipologia è utilizzabile anche quando si donano altri beni oltre gli immobili, per esempio si può donare del denaro ma stabilire che gli interessi maturati rimangano a disposizione del donante.

Ci sono dei casi particolari, in cui per esempio, separazioni o fallimenti incidono sul patrimonio, in cui il donante può prevedere che in caso di premorienza del donatario, il bene trasferito gli venga restituito, appunto per evitare che possa venire destinato a persone non gradite o addirittura pignorate dal tribunale.

 

MA COSA SUCCEDERÀ POI IN FASE DI EREDITÀ?

In generale, quando una persona viene a mancare, nel calcolo della massa ereditaria, cioè nel calcolo di tutti i beni che lascia agli eredi, devono essere riconteggiate anche tutte le donazioni, perché in realtà la legge le considera “anticipi di eredità”. Questo istituito giuridico viene chiamato Collazione, e obbliga quindi chi ha ricevuto a liquidare o compensare gli altri eredi in fase di eredità.

Ma anche per questo c’è una soluzione: se nell’atto di donazione è espressamente previsto invece, il donante può dispensare un proprio erede dal far rientrare ciò che ha già ricevuto quando il donante era vivo.

Il donante può dare questa disposizione anche tramite testamento quindi, se qualcuno di voi non ha previsto questa clausola nell’atto di donazione, può “riparare” attraverso il testamento.

Pensate quindi quanto la donazione è importante per la destinazione dei nostri beni, e quanto può esservi utile, se utilizzata sotto controllo medico, quindi con l’aiuto del vostro consulente finanziario e del vostro notaio. È uno strumento molto flessibile che può adattarsi a diverse situazioni famigliari.